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Scadenze contributive

Scadenze

I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione.

I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro alle seguenti scadenze:

 

- Dal 1° al 10 aprile: versamento valido per il 1° trimestre

- Dal 1° al 10 luglio: versamento valido per il 2° trimestre

- Dal 1° al 10 ottobre: versamento valido per il 3° trimestre

- Dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo: versamento valido per il 4° trimestre

Notifica scadenze

È possibile richiedere il servizio gratuito di notifica scadenze del pagamento dei contributi dal sito INPS > Richiesta notifica, in modo da ricevere, 10 giorni prima del termine, un promemoria con la scadenza e l'importa da versare.

 

Per tutti i rapporti di lavoro che verranno cessati, il servizio di notifica scadenze pagamenti verrà chiuso automaticamente.